STATUTO ASSOCIAZIONE

GIOCATORI SENZA FRONTIERE APS

Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede legale in Cellamare (BA). Quale Ente del terzo settore, un’associazione denominata “Giocatori Senza Frontiere APS” in conformità al dettato dell’art. 35 del D.Lgs 117/2017. L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L’associazione “Giocatori Senza Frontiere APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L’associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

  • sulla base di principi di educazione formale, non formale e informale si persegue lo scopo di promuovere, diffondere, praticare ogni forma di sport quale attività ricreativa e educativa, di carattere fisico che mentale. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • Promuovere l’empowerment extrascolastico al fine di sviluppare vocazioni professionali;
  • Realizzare ogni attività utile a propagandare e a diffondere le discipline sportive mediante la partecipazione e l’organizzazione di manifestazioni, gare, tornei, campionati e mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l’educazione fisica mentale e morale, per diffondere lo spirito sportivo;
  • pianificare, organizzare e offrire servizi come gestire strutture che fungano da ausilio e richiamo per la pratica dell’attività sportiva e per lo svolgimento del tempo libero, quali sala lettura, ludoteche, campi sportivi interni ed esterni, bar interno, spacci, mense;
  • promuovere l’impiego del tempo libero attraverso iniziative sportive, culturali, turistiche e ricreative, al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati;
  • istituire centri estivi con finalità ricreative e sportive; gestire servizi e impianti sportivi privati o comunali per lo svolgimento delle attività sportive fisiche e intellettuali;
  • promuovere e favorire l’organizzazione di corsi e di centri di avviamento allo sport senza limiti di età;
  • favorire contatti fra gli associati che abbiano specifici interessi culturali e sportivi anche costituendo sezioni specializzate per le attività di maggiore partecipazione, che esse vengano rispettate, che non vi siano abusi e non siano violate le leggi della privacy e del diritto di autore, che non siano violate le regole del buon comportamento etico e sportivo;
  • aderire in Italia e all’estero a qualsiasi attività che con espressa delibera del Consiglio Direttivo sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali.
  • avanzare proposte agli enti pubblici, sviluppare il proprio compito educativo, mirato alla promozione del gioco sano e alla prevenzione del gioco patologico, e tutelare i propri soci, tesserati e utenti occasionali.
  • Organizzare e partecipare a manifestazioni culturali e sportive promuovendo i seguenti campi:
    • Promuovere la divulgazione di informazioni riguardanti le tematiche e le attività trattate.
    • Promuovere lo sport in ogni sua forma, attraverso attività formative ed eventi sportivi.
    • Promuovere l’arte cinematografica e teatrale attraverso divulgazione culturale grazie ai mezzi di comunicazione telematici ed alla visione ed alla creazione di opere cinematografiche.
    • Promuovere la lettura e lo studio di opere letterarie e poetiche contemporanee, moderne e classiche. Promuovere le arti visive, grafiche e pittoriche.
    • Promuovere la musica, di qualsivoglia genere, attraverso eventi, incontri e workshop che puntino a pubblicizzare le band e i complessi emergenti, favorendo la formazione di gruppi attraverso attività di musica d’insieme.
  • diffusione della cultura del territorio in tutte le sue forme, attraverso strumenti anche ludici e digitali;
  • partecipazione a partenariati nazionali ed internazionali, alle attività di scambio e di formazione degli youth worker anche in ambito europeo;
  • la promozione di eventi anche attraverso dinamiche di gioco e attività di marketing territoriale;
  • la valorizzazione di monumenti, edifici, elementi storici di ogni tipo e forma;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo in tutte le sue forme, al contrasto alla povertà educativa, alla violenza, alle discriminazioni, alle dipendenze e a favore dell’antimafia sociale.

Art. 4. L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

  1. Attività Culturali Videoludiche, Ludiche e Ricreative accompagnata da tornei di sport elettronici, ludici e del gioco tradizionale;
  2. Visione ed ascolto di contenuti cinematografici e teatrali seguiti da attività formative ed informative;
  3. Ascolto di contenuti musicali seguiti da attività formative ed informative;
  4. Lettura e discussioni critiche di opere letterarie e poetiche;
  5. Visione e disegno di arti visive, grafiche e pittoriche;
  6. Attività di divulgazione informativa e/o giornalistica attraverso portali web;
  7. Workshop tematici e formativi in ambito di materie artistiche, umanistiche e scientifiche;
  8. Organizzazione di Eventi Culturali atte all’intrattenimento e alla divulgazione di più tematiche direttamente collegate alle arti suddette;
  9. Campagne di sensibilizzazione sociale e culturale sul territorio nazionale, internazionale e sul web;

Lo svolgimento di tali tematiche sarà accompagnato da campagne di beneficenza verso le comunità sociali, la ricerca scientifica e ambientale, lo sviluppo tecnologico e antropologico. Tutte le attività culturali trattate saranno divulgate a stampo informativo, laico e senza alcuna discriminazione sociale. Tutelare tutte le suddette finalità attraverso l’uso di un ambiente ricercato, sicuro e agibile secondo legge, grazie alla presenza degli strumenti complementari: quali sala lettura, sala giochi, bar interno, spacci, mense, trattenimenti musicali, videoteca, ludoteca; Lo sviluppo di tali attività è volto al fine di coinvolgere cittadinanza e territorio e al fine di una sana promulgazione sociale di convivenza positiva e mutua tra i consociati. Le attività nella divulgazione delle informazioni sono disciplinate dal presente regolamento (comprese integrazioni con nuovi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo), e in ogni sua intrinseca natura le attività saranno sempre direttamente collegate ai fini dell’associazione stessa.

Art. 5. Per lo svolgimento delle già menzionate attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Diritti e doveri dei soci

Art. 8. Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione ad attività specifiche deliberate dall’Organo di controllo;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
  • favorire un clima di serenità e rispetto reciproco sia nello

Perdita della qualità di socio

Art. 9. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, e nei seguenti altri casi:

  • utilizzo di un linguaggio scorretto verso terzi anche attraverso i mezzi comunicazione e informazione;
  • utilizzo di un comportamento irrispettoso all’interno come all’esterno dell’Associazione,

può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’Associazione.
Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un’apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Volontari

Art. 10. Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo
forfetario. Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito
con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 11. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.

Lavoratori

Art. 12. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 13. Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. L’Organo di amministrazione (o il Consiglio Direttivo);
  3. l’Organo di controllo, laddove eletto;
  4. Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L’Assemblea

Art. 14. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, salvo regolamento approvato dal Consiglio Direttivo con differente dicitura.
L’Assemblea, salvo regolamenti interni specifici e che rispettino la norma vigente, è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

  • almeno una volta all’anno;
  • entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
  • ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
  • quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
    Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 15. L’Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.

Art. 16. L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il bilancio;
  • approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
  • procede eventualmente all’elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per Pag. 4

il funzionamento dell’associazione;

  • delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all’art. 11;
  • delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
  • delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
  • delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all’avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 18. Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall’Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo.
Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente;
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il presidente;
  • elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
  • elegge il tesoriere e il segretario;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  • individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione;
  • presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione, il bilancio dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i
    contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso;
  • predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua
    approvazione;
  • conferisce procure generali e speciali;
  • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 23. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria
dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri
scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente
deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 24. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 25. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 26. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L’Organo di controllo

Art. 27. L’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Salva diversa indicazione normativa, l’Assemblea può eleggere l’Organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo settore.
L’Organo resta in carica per tre anni, ma in ogni caso fino all’approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico gestionale relativo all’ultimo esercizio. L’incarico può essere rinnovato.
L’Organo di controllo:

  1. partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio direttivo per vigilare, anche in via preventiva e contestuale, sull’attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della legge e dello statuto;
  2. verifica la correttezza della gestione, anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all’espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
  3. verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
  4. verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto gestionale corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
  5. verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
  6. previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell’associazione, con particolare attenzione all’adeguatezza e alla salvaguardia del patrimonio;
  7. verifica le procedure per il reperimento e per l’erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell’associazione;
  8. individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio direttivo possibili azioni di miglioramento;
  9. vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento;
  10. collabora alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell’impatto sociale dell’attività associativa.

L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Revisore legale dei conti

Art. 28. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti.
In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 29. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o
entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 30. Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  1. quote associative degli aderenti;
  2. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. rimborsi derivanti da convenzioni;
  5. rendite patrimoniali;
  6. attività di raccolta fondi;
  7. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
  8. ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:

  1. beni immobili e mobili;
  2. azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
  3. donazioni, lasciti o successioni;
  4. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 32. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 33. L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Pubblicità e Trasparenza

Art. 34. Se Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 35. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni

Art. 36. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell’art. 20, comma 2 dello statuto.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla ODV Fuori dall’Ombra. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L’Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al già menzionato Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o
secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma Finale

Art. 37. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

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